Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.
La domanda di contributo va presentata nel Comune dove è situato l’immobile e nel quale si abbia la residenza o comunque la “stabile ed abituale dimora”.
La documentazione da allegare (congiuntamente ad una marca da bollo da 14,62 €) è la seguente:
La detrazione del 19 % è riconosciuta a tutti coloro che risultino ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti preposti (invalidità al 100%).
La detrazione del 36 % può essere applicata a qualsiasi contribuente sia esso proprietario dell’immobile o in affitto dello stesso.
Le due detrazioni sono cumulabili.
Per il 19% non occorre fare alcuna domanda. L’importo viene detratto dalla Dichiarazione dei Redditi.
Per il 36 % effettuare il pagamento dell’impianto mediamente bonifico bancario su apposito modulo indicando il numero della fattura ed il codice fiscale del beneficiario della detrazione. L’importo pari al 36 % della spesa verrà detratto nella dichiarazione dei redditi:
Per poter usufruire di queste detrazioni è necessario presentare il Modello UNICO o il modello 730 per la Dichiarazione dei Redditi.
In entrambi i casi verrà allegata la fattura di spesa inclusiva di IVA.
Per la detrazione del 36% dovrà essere allegato il modulo di detrazione che rilascia la propria banca a seguito del pagamento effettuato a mezzo bonifico.
Le norme generali di riferimento per i montascale e le piattaforme elevatrici sono: la Legge 13/89 ed il suo regolamento attuativo DM 236/89, la Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme di prodotto EN 81-40 ed EN 81-41.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi valgono le già citate norme principali.
Non occorrono permessi comunali o regionali per installare il montascale. Si consiglia, nel caso in cui si abiti in un condominio, di informare i condomini e/o l’amministratore condominiale della necessità di installare l’impianto.
Pur non essendo la manutenzione obbligatoria per legge, raccomandiamo un minimo di una visita annua.
Qui la nostra sezione del catalogo relativa ai montascale per disabili.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi valgono le già citate norme principali.
Normalmente in caso di installazione all’interno dell’abitazione non occorrono permessi comunali.
In caso di installazione all’esterno dell’abitazione sarà necessario presentare una DIA (o pratica similare). Bisognerà inoltre verificare se sia necessaria l’approvazione della Commissione Paesaggistica.
La manutenzione non è obbligatoria fino ad una corsa in verticale inferiore a 2.000 mm, anche in questo caso raccomandiamo comunque un minimo di una visita annua.
Per corse verticali superiori a 2.000 mm la manutenzione è obbligatoria e fissata in un minimo di n. 2 visite annue, è inoltre obbligatorio comunicare la messa in esercizio dell’impianto al Comune il quale rilascerà un numero di matricola e la licenza d’uso.
Qui la nostra sezione del catalogo relativa alle piattaforme elevatrici per disabili.
Il testo della legge ed altre informazioni utili le potrai trovare anche alla pagina Documenti.